(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 106)
                              Art. 106. 
  Nelle materie trasferite dalla competenza della  regione  a  quella
delle province, le leggi regionali vigenti alla data  di  entrata  in
vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,  continuano
ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto  con  legge
provinciale.