(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 108)
                              Art. 108. 

 
  Salvi  i  casi  espressamente  previsti,  i   decreti   legislativi
contenenti le norme di attuazione dello statuto saranno emanati entro
due anni dalla data di entrata in vigore della  legge  costituzionale
10 novembre 1971, n. 1. 
  Se nei primi diciotto  mesi  le  commissioni  di  cui  all'articolo
precedente non hanno emesso in tutto o in parte i  propri  definitivi
pareri sugli schemi delle norme di attuazione,  il  Governo  provvede
nei  successivi  sei  mesi  alla  emanazione  dei  relativi  decreti,
prescindendo dal parere delle commissioni stesse. 
  Con norme di attuazione da emanare entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n.  1,
sono determinati i beni di cui all'art. 68 del presente  statuto  che
passano alle province, nonche' le modalita' per la consegna dei  beni
stessi.