(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 110)
                              Art. 110. 

 
  La data di inizio e le modalita' tecniche per l'applicazione  delle
norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale  10
novembre 1971, n. 1,  che  integrano  e  modificano  le  disposizioni
contenute nella legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  5,  sono
stabilite con norme  di  attuazione  da  emanare  tempestivamente  in
relazione al passaggio delle funzioni alle province  e  comunque  non
oltre il termine di cui al primo comma  dell'art.  108  del  presente
statuto.