(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 111)
                              Art. 111. 

 
  In relazione al trasferimento  di  competenza  dalla  regione  alle
province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1,
si provvede al passaggio di uffici e  personale  dalla  regione  alle
province, con decreto del Presidente della giunta regionale,  sentita
la giunta provinciale interessata,  facendo  salvi  la  posizione  di
stato e trattamento economico del  personale  trasferito,  e  tenendo
conto  delle  esigenze  familiari,  della  residenza  e  del   gruppo
linguistico dei dipendenti.