(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 112)
                              Art. 112. 

 
  Con convenzioni stipulate tra la regione e la provincia interessata
si provvede alla sistemazione  degli  oneri  finanziari  relativi  ai
mutui passivi pluriennali stipulati  per  competenze  devolute  dalla
legge costituzionale 10 novembre  1971,  n.  1,  dalla  regione  alle
province,   nonche'   alla   regolamentazione   di   altri   rapporti
patrimoniali e finanziari.