(Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige-art. 115)
                              Art. 115. 

 
  Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo  e  quarto  comma,  del
presente statuto si applicano  dalla  prima  scadenza  del  Consiglio
regionale in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. 

 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                              ANDREOTTI