Art. 138. Nella seconda parte, movimento di capitali, s'inscrivono gl'importi delle operazioni che concernono trasformazione della sostanza patrimoniale, come vendita di beni fruttiferi, affrancazione di canoni attivi o passivi, estinzione o creazione di crediti o di debiti, rinvestimenti di capitali in acquisti, o in costruzioni d'immobili capaci di dare una rendita. Le due parti in cui e' diviso il bilancio giusta l'articolo precedente possono essere suddivise, quando si creda opportuno, in categorie, al fine di rendersi distinto conto degl'impegni che lo Stato assume per qualche importante servizio, o di distinguere, col titolo di partite di giro, le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendone lo Stato ad un tempo debitore e creditore.