(Regolamento-art. 138)
 
                              Art. 138. 
 
  Nella seconda parte, movimento di capitali, s'inscrivono gl'importi
delle  operazioni  che  concernono  trasformazione   della   sostanza
patrimoniale, come  vendita  di  beni  fruttiferi,  affrancazione  di
canoni attivi o passivi, estinzione  o  creazione  di  crediti  o  di
debiti, rinvestimenti di  capitali  in  acquisti,  o  in  costruzioni
d'immobili capaci di dare una rendita. 
 
  Le due parti  in  cui  e'  diviso  il  bilancio  giusta  l'articolo
precedente possono essere suddivise, quando si  creda  opportuno,  in
categorie, al fine di rendersi distinto  conto  degl'impegni  che  lo
Stato assume per qualche importante servizio, o di  distinguere,  col
titolo di partite di giro, le entrate e le  spese  che  nel  bilancio
hanno effetto puramente figurativo, essendone lo Stato  ad  un  tempo
debitore e creditore.