Art. 141. Non possono i ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi (1). Le somme che per qualunque straordinario od eccezionale motivo fossero riscosse da un Ministero, debbono essere immediatamente versate nelle tesorerie con applicazione al capitolo di entrata cui avessero relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo. --------------- (1) Parte seconda dell'articolo 45 della legge 11 febbraio 1884, n. 2016.