(Regolamento-art. 141)
 
                              Art. 141. 
 
  Non possono i ministri valersi di entrate o profitti  di  qualsiasi
provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per  le
spese dei rispettivi servizi (1). 
 
  Le somme che per  qualunque  straordinario  od  eccezionale  motivo
fossero riscosse  da  un  Ministero,  debbono  essere  immediatamente
versate nelle tesorerie con applicazione al capitolo di  entrata  cui
avessero relazione o colla istituzione di un capitolo nuovo. 
 
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          (1) Parte seconda dell'articolo 45 della legge 11  febbraio
1884, n. 2016.