Art. 142. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio si inscrivono, in due capitoli, una somma sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese impreviste. Per gli effetti di questa disposizione, alla legge annuale del bilancio, del tesoro nel quale si inscrivono i fondi di riserva, dev'essere unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine. La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine si fa con decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti. La prelevazione di somme dal fondo per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o a capitoli nuovi, si fa per decreto reale proposto dal Ministero del tesoro, Ragioneria generale, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. Questi decreti saranno inseriti nella raccolta degli atti governativi, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del Regno entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sara' autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata sara' dedotta da quella portata nei bilanci per le spese impreviste. Le prelevazioni fatte dal 1° luglio a tutto ottobre, e quelle che occorressero prima che sia posta in discussione la legge di assestamento del bilancio in corso, debbono essere presentate al Parlamento colla legge medesima o con successive note di variazioni. Le altre prelevazioni che potranno avvenire successivamente saranno presentate al Parlamento alla prima sua convocazione (1). --------------- (1) Articolo 38 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.