(Regolamento-art. 142)
 
                              Art. 142. 
 
  Per  provvedere  alle  deficienze  che  si   manifestassero   nelle
assegnazioni del bilancio si inscrivono, in due capitoli,  una  somma
sotto la denominazione Fondo di riserva per le spese  obbligatorie  e
d'ordine, ed un'altra sotto la denominazione Fondo di riserva per  le
spese impreviste. 
 
  Per gli effetti di questa  disposizione,  alla  legge  annuale  del
bilancio, del tesoro nel quale si  inscrivono  i  fondi  di  riserva,
dev'essere unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine. 
 
  La prelevazione  di  somme  dal  fondo  di  riserva  per  le  spese
obbligatorie e di ordine si fa con decreto del  ministro  del  tesoro
registrato alla Corte dei conti. 
 
  La prelevazione di somme dal fondo per le spese  impreviste,  e  la
loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o a capitoli nuovi, si
fa per decreto reale proposto dal Ministero  del  tesoro,  Ragioneria
generale, dopo  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Questi
decreti saranno inseriti nella raccolta  degli  atti  governativi,  e
pubblicati nella Gazzetta ufficiale  del  Regno  entro  dieci  giorni
dalla loro registrazione alla Corte dei conti. 
 
  Se la spesa imprevista occorre quando  siede  il  Parlamento,  essa
sara' autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la
somma autorizzata sara' dedotta da quella portata nei bilanci per  le
spese impreviste. 
 
  Le prelevazioni fatte dal 1° luglio a tutto ottobre, e  quelle  che
occorressero  prima  che  sia  posta  in  discussione  la  legge   di
assestamento del bilancio in  corso,  debbono  essere  presentate  al
Parlamento colla legge medesima o con successive note di variazioni. 
 
  Le altre prelevazioni che potranno avvenire successivamente saranno
presentate al Parlamento alla prima sua convocazione (1). 
 
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          (1) Articolo 38 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.