Art. 93 Criterio generale sui mezzi di salvataggio 1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio di tutte le navi devono essere stabiliti secondo le pertinenti norme della convenzione per le navi ad essa soggette e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi adibite al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilita' e stabilita' e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.