(Regolamento-art. 93)
                               Art. 93 
             Criterio generale sui mezzi di salvataggio 
 1. La consistenza ed il tipo dei mezzi di salvataggio  di  tutte  le
navi devono  essere  stabiliti  secondo  le  pertinenti  norme  della
convenzione per le navi ad essa soggette e del  presente  regolamento
e, salve le  altre  disposizioni  speciali  concernenti  i  mezzi  di
salvataggio delle navi adibite  al  trasporto  di  merci  pericolose,
tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono  autorizzate
a  trasportare  -  passeggeri,   equipaggio   ecc.   -   della   loro
compartimentazione di galleggiabilita' e stabilita' e della specie di
navigazione e servizio cui sono abilitate.