(Accordo-art. 89)
                             ARTICOLO 89 
1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si  impegna
a garantire che le persone  fisiche  e  giuridiche  dell'altra  Parte
possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini,  i
competenti  organi  giudiziari  e  amministrativi  delle  Parti   per
tutelare i loro diritti individuali e di proprieta',  inclusi  quelli
riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 
2. Nell'ambito dei rispettivi poteri, le Parti: 
- incoraggiano  il  ricorso  all'arbitrato  per  la  soluzione  delle
  controversie che possono derivare da operazioni  commerciali  o  di
  cooperazione  tra  operatori  economici  della  Comunita'  e  della
  Repubblica di Azerbaigian; 
- decidono che, se una vertenza e' sottoposta ad arbitrato,  ciascuna
  delle  Parti  possa  scegliere  liberamente  il  proprio   arbitro,
  indipendentemente dalla nazionalita', salvo altrimenti disposto dal
  regolamento del collegio arbitrale scelto dalle  Parti,  e  che  il
  terzo arbitro o l'arbitro unico possa essere cittadino di un  paese
  terzo; 
- raccomanderanno ai loro operatori economici di scegliere di  comune
  accordo la legge applicabile ai loro contratti; 
- incoraggiano il ricorso alle norme  di  arbitrato  elaborate  dalla
  Commissione  delle  Nazioni  Unite  per  il   diritto   commerciale
  internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato  da  parte  di
  ogni organismo di uno Stato firmatario  della  convenzione  per  il
  riconoscimento e l'esecuzione delle  sentenze  arbitrali  straniere
  adottata a New York il 10 giugno 1958.