(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 115)
                            Articolo 115 
    Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali 
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente
della  Repubblica  5  luglio  1995,  n.  417,  artt.  31-60;  decreto
              ministeriale 24 marzo 1997 n. 139, art 8) 
   1. Il  capo  dell'istituto  puo'  concedere  l'uso  strumentale  e
precario nonche' la riproduzione dei beni in consegna  al  Ministero,
fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore. 
   2. I canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi  connessi  alle
riproduzioni  di   beni   culturali   sono   determinati   dal   capo
dell'istituto tenendo anche conto: 
    a)  del  carattere  delle  attivita'  cui   si   riferiscono   le
concessioni d'uso; 
    b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; 
    c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; 
    a)  delle  utilizzazioni  e   destinazioni   delle   riproduzioni
medesime,  anche  in   riferimento   al   beneficio   economico   del
destinatario. 
   3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata. 
   4. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste  per  uso
personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque  tenuti
al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero. 
   5. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio  ai  beni  culturali,  il  capo  dell'istituto  determina
l'importo della  cauzione,  costituita  anche  mediante  fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta
anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 
   6.  La  cauzione   e'   restituita,   con   l'assenso   del   capo
dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni  in  concessione
non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono
state rimborsate. 
   7. Con decreto del Ministro sono fissati gli  importi  minimi  dei
canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.