Articolo 115 Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali (Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997 n. 139, art 8) 1. Il capo dell'istituto puo' concedere l'uso strumentale e precario nonche' la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore. 2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto: a) del carattere delle attivita' cui si riferiscono le concessioni d'uso; b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; a) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario. 3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata. 4. Nessun canone e' dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero. 5. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi. 6. La cauzione e' restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate. 7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.