Art. 42. Prima composizione del nuovo Senato accademico 1. In prima applicazione delle modifiche apportate con l'entrata in vigore del presente statuto, in via del tutto eccezionale: A) I presidenti di settore accademico in carica, coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1 novembre 2009, resteranno in carica come presidi della nuova facolta' corrispondente al proprio settore accademico fino alla scadenza naturale del loro mandato. B) I presidenti di settore accademico in carica, non coincidenti con i presidi eletti con decorrenza dal 1 novembre 2009, conserveranno l'incarico e le prerogative fino alla scadenza naturale del mandato: a) nel caso di corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facolta', quali presidi della facolta' corrispondente; b) nel caso di mancata corrispondenza tra il settore accademico e la nuova facolta', quali vice preside della facolta' nella quale e' confluito il settore accademico del quale erano presidenti.