Art. 33. Per ogni specialita' aeronautica, prevista dal presente Statuto, e' costituita una Sezione Tecnica di Specialita' (di seguito STS) con funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico. Le STS sono formate ciascuna da tre membri eletti tra soggetti che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Ai sensi del regolamento, all'uopo adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, i titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita' degli sport aeronautici, hanno diritto di designare, per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia, i componenti della STS della propria specialita' aeronautica. I membri devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva STS. I membri della STS, una volta nominati, individuano tra loro, entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Presidente della STS. Entro lo stesso termine provvedono alla relativa comunicazione all'Aero Club d'Italia per la nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. In caso di dimissione, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente o di un membro subentrera' il primo dei non eletti. Le STS si riuniranno ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le STS possono proporre alla CCSA linee d'impostazione dei programmi annui di attivita' agonistica delle rispettive specialita', nonche' ogni altra proposta che interessi la specialita'. L'incarico di componente delle STS e' a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' delle STS sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.