(1)
    Le installazioni temporanee dovranno essere realizzate  a  regola
d'arte secondo la  normativa  tecnica  applicabile  e  dotate  di  un
sistema   di   contenimento/assorbimento   del    liquido    isolante
combustibile. 
    Esse,  inoltre,  dovranno  essere  posizionate   rispettando   le
distanze di sicurezza previste dalla precedente Tabella A.