(Statuto-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
                    Consiglio di corso di studio 
 
    1. Per ogni corso di laurea o laurea magistrale e'  istituito  un
consiglio di corso di studio o di piu'  corsi  di  studio,  anche  di
classi diverse. 
    2. Il consiglio di corso di studio e' istituito su  proposta  dei
dipartimenti interessati o della scuola. 
    3. Le modalita' di istituzione e di funzionamento, i compiti  del
consiglio di  corso  di  studio  sono  disciplinati  dal  regolamento
didattico di Ateneo. Sono di competenza del  consiglio  di  corso  di
studio  la  programmazione  e   l'organizzazione   della   didattica,
l'approvazione dei piani di studio. La  programmazione  didattica  e'
effettuata d'intesa con i dipartimenti interessati. 
    4. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai  docenti  di
ruolo che insegnano e afferiscono al  corso,  da  una  rappresentanza
degli studenti  pari  alla  misura  minima  prevista  per  legge.  Le
modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti,  che  durano
in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta, sono  definite
dal regolamento elettorale. 
    5. All'atto della proposta di istituzione di un corso  di  studio
tra due o piu' dipartimenti,  i  rispettivi  consigli  deliberano  in
merito alla sede amministrativa. 
    6. I docenti di ruolo possono afferire ad un unico  consiglio  di
corso di studio. Nel caso di  titolarita'  di  insegnamenti  in  piu'
corsi di studio, anche afferenti  a  distinti  dipartimenti,  possono
partecipare con diritto di voto alle attivita' di tutti i consigli di
corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione  del
numero legale. 
    7. I professori a contratto possono essere invitati a partecipare
alle adunanze del consiglio di corso di studio senza concorrere  alla
formazione del numero legale e senza diritto di voto. 
    8.  Il  consiglio  di  corso  di  studio  e'  coordinato  da   un
presidente, eletto tra i  professori  di  ruolo  che  afferiscono  al
consiglio, secondo le modalita' definite dal regolamento  elettorale.
Il presidente convoca il consiglio  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento didattico di Ateneo, vigila sulle attivita' del corso  di
studio ed e' responsabile delle procedure  che  riguardano  l'offerta
formativa. E' nominato con decreto del rettore, dura  in  carica  tre
anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta.