Art. 33. Consiglio di corso di studio 1. Per ogni corso di laurea o laurea magistrale e' istituito un consiglio di corso di studio o di piu' corsi di studio, anche di classi diverse. 2. Il consiglio di corso di studio e' istituito su proposta dei dipartimenti interessati o della scuola. 3. Le modalita' di istituzione e di funzionamento, i compiti del consiglio di corso di studio sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo. Sono di competenza del consiglio di corso di studio la programmazione e l'organizzazione della didattica, l'approvazione dei piani di studio. La programmazione didattica e' effettuata d'intesa con i dipartimenti interessati. 4. Il consiglio di corso di studio e' costituito dai docenti di ruolo che insegnano e afferiscono al corso, da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista per legge. Le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti, che durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta, sono definite dal regolamento elettorale. 5. All'atto della proposta di istituzione di un corso di studio tra due o piu' dipartimenti, i rispettivi consigli deliberano in merito alla sede amministrativa. 6. I docenti di ruolo possono afferire ad un unico consiglio di corso di studio. Nel caso di titolarita' di insegnamenti in piu' corsi di studio, anche afferenti a distinti dipartimenti, possono partecipare con diritto di voto alle attivita' di tutti i consigli di corso in cui insegnano, concorrendo in quel caso alla formazione del numero legale. 7. I professori a contratto possono essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio di corso di studio senza concorrere alla formazione del numero legale e senza diritto di voto. 8. Il consiglio di corso di studio e' coordinato da un presidente, eletto tra i professori di ruolo che afferiscono al consiglio, secondo le modalita' definite dal regolamento elettorale. Il presidente convoca il consiglio con le modalita' previste dal regolamento didattico di Ateneo, vigila sulle attivita' del corso di studio ed e' responsabile delle procedure che riguardano l'offerta formativa. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile una sola volta.