Art. 34. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' organismo di rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Ateneo. Ha funzioni propositive e consultive. In particolare: a) esprime parere in materia di tasse e contributi; b) esprime parere su problematiche proposte dal rettore o da altri organi di Ateneo; c) formula proposte su temi di interesse degli studenti; d) esprime parere in ordine alla designazione del garante di Ateneo proposta dal rettore. I pareri sono resi entro il termine perentorio di 30 giorni dall'acquisizione della relativa proposta. 2. Il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti in seno al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al nucleo di valutazione, dagli studenti dell'Ateneo presenti nelle rappresentanze a livello nazionale, da venti studenti eletti con metodo uninominale in collegio unico di Ateneo, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti alle scuole di specializzazione, da due rappresentanti eletti tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da due rappresentanti degli studenti eletti in seno al comitato per lo sport universitario. Le modalita' di elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento elettorale. 3. I membri del consiglio degli studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente. 4. Il consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore, si puo' articolare anche in commissioni elette al proprio interno, con funzioni istruttorie e di coordinamento. 5. Ai componenti del consiglio degli studenti e' garantita la possibilita' di accesso ai dati necessari all'espletamento del mandato. 6. Con apposito regolamento, emanato con decreto del rettore, sono fissati i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del consiglio.