(Statuto-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
                          Garante di Ateneo 
 
    1.  Il  garante  di  Ateneo  e'  il  difensore  dei  principi  di
imparzialita', trasparenza  e  correttezza  delle  attivita'  che  si
realizzano all'interno dell'Universita'. 
    2. Il garante, con piena indipendenza  di  giudizio  e  autonomia
organizzativa e funzionale, esercita funzioni di verifica, controllo,
segnalazione e proposta agli organi di governo, in ordine a questioni
concernenti liberta', diritti e doveri sanciti dal presente statuto e
da altre disposizioni dell'ordinamento universitario. 
    3. Il garante e' scelto tra persone di  idonea  qualificazione  e
riconosciuta  probita'.  E'  designato  dal  senato  accademico,   su
proposta del rettore, previo parere del consiglio  degli  studenti  e
nominato con decreto  rettorale.  Dura  in  carica  tre  anni  ed  e'
rinnovabile una sola volta. 
    4. L'azione del garante  si  attiva  d'ufficio  o  su  iniziativa
scritta,  non  anonima,   di   qualsiasi   membro   della   comunita'
appartenente ad una delle componenti di Ateneo. 
    5. Il garante assicura la riservatezza, l'anonimato e il  segreto
d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio  delle
sue   funzioni.   Il   garante   ha   accesso   ai   dati   necessari
all'espletamento del mandato. 
    6. Il garante si avvale di un apposito ufficio munito di supporto
amministrativo di adeguato livello professionale. 
    7.  L'organizzazione,   il   funzionamento   e   le   prerogative
dell'ufficio del garante sono disciplinate con apposito regolamento.