Art. 35. Garante di Ateneo 1. Il garante di Ateneo e' il difensore dei principi di imparzialita', trasparenza e correttezza delle attivita' che si realizzano all'interno dell'Universita'. 2. Il garante, con piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa e funzionale, esercita funzioni di verifica, controllo, segnalazione e proposta agli organi di governo, in ordine a questioni concernenti liberta', diritti e doveri sanciti dal presente statuto e da altre disposizioni dell'ordinamento universitario. 3. Il garante e' scelto tra persone di idonea qualificazione e riconosciuta probita'. E' designato dal senato accademico, su proposta del rettore, previo parere del consiglio degli studenti e nominato con decreto rettorale. Dura in carica tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. 4. L'azione del garante si attiva d'ufficio o su iniziativa scritta, non anonima, di qualsiasi membro della comunita' appartenente ad una delle componenti di Ateneo. 5. Il garante assicura la riservatezza, l'anonimato e il segreto d'ufficio sulle informazioni comunque acquisite nell'esercizio delle sue funzioni. Il garante ha accesso ai dati necessari all'espletamento del mandato. 6. Il garante si avvale di un apposito ufficio munito di supporto amministrativo di adeguato livello professionale. 7. L'organizzazione, il funzionamento e le prerogative dell'ufficio del garante sono disciplinate con apposito regolamento.