Art. 36. Collegio di disciplina dei docenti 1. Il collegio di disciplina dei docenti, su iniziativa del rettore, istruisce i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, che danno luogo a una sanzione superiore alla censura, ed esprime il parere vincolante previsto dalla normativa vigente. Esprime parere non vincolante nei procedimenti che danno luogo alla sanzione non superiore alla censura. Opera secondo i principi del giudizio tra pari e del principio del contraddittorio. 2. Il collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da professori e ricercatori, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La prima sezione e' composta da professori ordinari e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la seconda e' composta da professori associati e opera nei confronti dei professori di pari fascia; la terza e' composta da ricercatori e opera nei confronti di questi ultimi. 3. I componenti del collegio sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico, durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili una sola volta. 4. I membri supplenti subentrano nelle ipotesi di impedimento, nonche' di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo del collegio, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Sull'istanza di ricusazione di un membro del collegio si pronuncia il collegio stesso. Sull'istanza di ricusazione di due o piu' membri si pronuncia il senato accademico. 5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. 6. Il consiglio di amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento del parere del collegio, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ai sensi di legge o dispone l'archiviazione del procedimento. 7. Le modalita' di funzionamento del collegio sono definite dal regolamento generale di Ateneo.