(Statuto-art. 36)
 
                              Art. 36. 
 
                 Collegio di disciplina dei docenti 
 
    1. Il collegio di  disciplina  dei  docenti,  su  iniziativa  del
rettore, istruisce i  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  dei
professori  e  dei  ricercatori,  che  danno  luogo  a  una  sanzione
superiore alla censura, ed  esprime  il  parere  vincolante  previsto
dalla  normativa  vigente.  Esprime   parere   non   vincolante   nei
procedimenti  che  danno  luogo  alla  sanzione  non  superiore  alla
censura. Opera secondo  i  principi  del  giudizio  tra  pari  e  del
principio del contraddittorio. 
    2. Il collegio e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da
professori  e  ricercatori,  di  cui  tre  membri  effettivi  e   due
supplenti. La prima sezione e'  composta  da  professori  ordinari  e
opera nei confronti dei professori di  pari  fascia;  la  seconda  e'
composta da professori associati e opera nei confronti dei professori
di pari fascia; la terza e'  composta  da  ricercatori  e  opera  nei
confronti di questi ultimi. 
    3. I componenti del collegio sono nominati  dal  rettore,  previa
designazione  del  senato  accademico,  durano  in  carica  tre  anni
accademici e sono rinnovabili una sola volta. 
    4. I membri supplenti subentrano nelle  ipotesi  di  impedimento,
nonche' di astensione e/o ricusazione di un componente effettivo  del
collegio, ai sensi degli articoli 51 e 52  del  codice  di  procedura
civile. Sull'istanza di ricusazione di  un  membro  del  collegio  si
pronuncia il collegio stesso. Sull'istanza di ricusazione  di  due  o
piu' membri si pronuncia il senato accademico. 
    5. Le deliberazioni  sono  assunte  a  maggioranza  assoluta  dei
componenti. 
    6. Il consiglio  di  amministrazione,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento del parere del collegio, senza  la  rappresentanza  degli
studenti,  infligge  la  sanzione  ai  sensi  di  legge   o   dispone
l'archiviazione del procedimento. 
    7. Le modalita' di funzionamento del collegio sono  definite  dal
regolamento generale di Ateneo.