(Statuto-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
                Collegio di disciplina degli studenti 
 
    1. Il collegio di disciplina degli studenti  e'  composto  da  un
professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore e
da due studenti. 
    2. La componente studentesca e'  designata  dal  consiglio  degli
studenti e dura in carica due  anni  accademici.  I  professori  e  i
ricercatori sono nominati dal rettore, previa designazione del senato
accademico e durano  in  carica  tre  anni  accademici.  Entrambe  le
componenti sono rinnovabili una sola volta. 
    3. Si applicano le disposizioni del presente statuto  concernenti
il collegio di disciplina dei docenti, in quanto compatibili.