Art. 37. Collegio di disciplina degli studenti 1. Il collegio di disciplina degli studenti e' composto da un professore ordinario, da un professore associato, da un ricercatore e da due studenti. 2. La componente studentesca e' designata dal consiglio degli studenti e dura in carica due anni accademici. I professori e i ricercatori sono nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico e durano in carica tre anni accademici. Entrambe le componenti sono rinnovabili una sola volta. 3. Si applicano le disposizioni del presente statuto concernenti il collegio di disciplina dei docenti, in quanto compatibili.