Art. 38. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Il comitato unico di garanzia per la valorizzazione del benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunita' e contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, assume tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni, anche in materia di mobbing. 2. Il CUG promuove la parita' effettiva fra i generi. A tal fine individua le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone le iniziative necessarie a rimuoverle. Attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica. Il CUG assicura l'adozione di politiche di conciliazione e assume, nell'ambito delle sue competenze, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. 3. Il CUG e' formato da sei componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione, da tre componenti appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale e tecnico-amministrativo designati dal direttore generale, da tre componenti appartenenti ai ruoli del personale docente designati dal senato accademico. Per l'estensione alla componente studentesca delle attivita' di pertinenza del CUG che non riguardano il personale, il comitato e' integrato da 2 componenti designati dal consiglio degli studenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di studio e dei dottorandi/specializzandi. Il collegio e' composto da soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle materie di sua competenza e in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. 4. La modifica del numero delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo determina la variazione paritaria del numero dei componenti di cui al precedente comma. 5. Il presidente del CUG e' nominato dal rettore, su proposta dello stesso comitato. 6. I componenti del CUG sono nominati con decreto del rettore e durano in carica tre anni accademici, salvo i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi/specializzandi che durano in carica due anni accademici. I componenti possono essere rinnovati una sola volta. 7. I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del CUG sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, da un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.