(Statuto-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
                           discriminazioni 
 
    1. Il comitato  unico  di  garanzia  per  la  valorizzazione  del
benessere dei dipendenti e degli studenti, per le pari opportunita' e
contro le discriminazioni, di seguito denominato CUG, assume tutte le
funzioni previste dalla legge e dai  contratti  collettivi  nazionali
del  personale   delle   amministrazioni   pubbliche   o   da   altre
disposizioni, anche in materia di mobbing. 
    2. Il CUG promuove la parita' effettiva fra i generi. A tal  fine
individua le eventuali discriminazioni, dirette  e  indirette,  nella
formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di
lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e propone
le  iniziative  necessarie  a  rimuoverle.  Attua  azioni  dirette  a
favorire la realizzazione di un  ambiente  lavorativo  improntato  al
benessere organizzativo, contrasta qualsiasi forma di discriminazione
e  di  violenza  morale,  fisica  o  psicologica.  Il  CUG   assicura
l'adozione di politiche di conciliazione e assume, nell'ambito  delle
sue competenze, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. 
    3.  Il  CUG  e'  formato  da  sei  componenti   designati   dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  a  livello  di
amministrazione,  da  tre  componenti  appartenenti  ai   ruoli   del
personale  dirigenziale  e   tecnico-amministrativo   designati   dal
direttore generale, da  tre  componenti  appartenenti  ai  ruoli  del
personale docente designati dal senato accademico.  Per  l'estensione
alla componente studentesca delle attivita' di pertinenza del CUG che
non riguardano il personale, il comitato e' integrato da 2 componenti
designati  dal  consiglio  degli  studenti  in  rappresentanza  degli
iscritti ai corsi  di  studio  e  dei  dottorandi/specializzandi.  Il
collegio e' composto da soggetti in possesso di comprovata esperienza
nelle materie  di  sua  competenza  e  in  modo  da  assicurare,  nel
complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi. 
    4.  La  modifica  del  numero  delle   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative  a  livello  di  Ateneo  determina   la
variazione paritaria del numero dei componenti di cui  al  precedente
comma. 
    5. Il presidente del CUG e' nominato  dal  rettore,  su  proposta
dello stesso comitato. 
    6. I componenti del CUG sono nominati con decreto del  rettore  e
durano in carica tre anni accademici, salvo  i  rappresentanti  degli
studenti e dei dottorandi/specializzandi che  durano  in  carica  due
anni accademici. I  componenti  possono  essere  rinnovati  una  sola
volta. 
    7. I compiti specifici e le modalita' di  funzionamento  del  CUG
sono definiti, nel rispetto della normativa vigente, da  un  apposito
regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, previo parere
del senato accademico.