Art. 39. Comitato per lo sport universitario 1. Il comitato per lo sport universitario, di seguito denominato CUS, sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 2. Il comitato e' composto dal rettore, o da un suo delegato, con funzioni di presidente; da due membri designati dal Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.); da due studenti designati dal consiglio degli studenti; dal direttore generale, o da un suo delegato, con funzioni di segretario. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica tre anni, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni. 3. Il comitato realizza le sue attivita' mediante convenzioni stipulate con enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.