(Statuto-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
                 Comitato per lo sport universitario 
 
    1. Il comitato per lo sport universitario, di seguito  denominato
CUS, sovrintende agli indirizzi di gestione degli  impianti  sportivi
ed ai programmi di sviluppo delle relative attivita'. 
    2. Il comitato e' composto dal rettore, o da un suo delegato, con
funzioni  di  presidente;  da  due  membri   designati   dal   Centro
universitario sportivo italiano (C.U.S.I.); da due studenti designati
dal consiglio degli studenti; dal direttore generale,  o  da  un  suo
delegato, con funzioni di segretario.  I  membri  del  Comitato  sono
nominati con decreto rettorale e durano in  carica  tre  anni,  fatta
eccezione per i rappresentanti degli studenti che  durano  in  carica
due anni. 
    3. Il comitato realizza le  sue  attivita'  mediante  convenzioni
stipulate con enti sportivi universitari legalmente riconosciuti.