(Accordo-art. 84)
 
                             Articolo 84 
 
                     Firma, ratifica e adesione 
 
  1. Il presente accordo e' aperto  alla  firma  di  qualsiasi  Stato
membro il 19 febbraio 2013. 
 
  2. Il presente accordo e' sottoposto a ratifica conformemente  alle
rispettive norme costituzionali degli Stati membri. Gli strumenti  di
ratifica  sono  depositati  presso  il  segretariato   generale   del
Consiglio dell'Unione europea («depositario»). 
 
  3. Ciascuno Stato membro che  abbia  firmato  il  presente  accordo
notifica alla Commissione europea la  sua  ratifica  dell'accordo  al
momento del deposito del rispettivo strumento  di  ratifica  a  norma
dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2012. 
 
  4. Il presente accordo e' aperto all'adesione  di  qualsiasi  Stato
membro.  Gli  strumenti  di  adesione  sono  depositati   presso   il
depositario.