(Accordo-art. 85)
 
                             Articolo 85 
 
                      Funzioni del depositario 
 
  1. Il depositario redige copie certificate  conformi  del  presente
accordo e le trasmette ai governi di tutti gli stati membri firmatari
o aderenti. 
 
  2. Il depositario notifica ai governi degli Stati membri  firmatari
o aderenti: 
 
  a) ogni firma; 
 
  b) il deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione; 
 
  c) la data di entrata in vigore del presente accordo. 
 
  3.  Il  depositario  registra  il  presente   accordo   presso   il
segretariato delle Nazioni Unite.