Articolo 87 Revisione 1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo o una volta che il tribunale si sia pronunciato in merito a 2 000 cause per violazione, se in data posteriore e, se necessario, successivamente a intervalli regolari, il comitato amministrativo svolge un'ampia consultazione con gli utilizzatore del sistema dei brevetti in merito al funzionamento, all'efficienza e all'efficacia sotto il profilo dei costi del tribunale nonche' alla fiducia degli utilizzatori del sistema dei brevetti nella qualita' delle decisioni del tribunale. In base a tale consultazione e al parere del tribunale, il comitato amministrativo puo' decidere di riesaminare il presente accordo al fine di migliorare il funzionamento del tribunale. 2. Il comitato amministrativo puo' modificare il presente accordo al fine di adeguarlo a un trattato internazionale in materia di brevetti o al diritto dell'Unione. 3. Una decisione del comitato amministrativo adottata sulla base dei paragrafi 1 e 2 non ha effetto giuridico se uno Stato membro contraente dichiara, entro dodici mesi dalla data della decisione, sulla base delle relative procedure decisionali interne pertinenti, che non vuole essere vincolato dalla decisione. In tal caso, e' convocata una conferenza di revisione degli Stati membri contraenti.