Articolo 88 Lingue dell'accordo 1. Il presente accordo e' redatto in un unico esemplare in lingua inglese, francese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede. 2. I testi del presente accordo redatti in lingue ufficiali degli Stati membri contraenti diverse da quelle specificate al paragrafo 1, se approvati dal comitato amministrativo, sono considerati testi ufficiali. Nel caso di divergenze tra i diversi testi, prevalgono i testi di cui al paragrafo 1.