(Allegato-art. 50)
 
                              Art. 50. 
 
(Misure  per  la  trasmissione  degli  ordini  alle  condizioni  piu'
                     favorevoli per il cliente) 
 
  1. Nella prestazione dei servizi di  ricezione  e  trasmissione  di
ordini  e  di  gestione  di  portafogli  gli  intermediari   di   cui
all'articolo 35, comma 1, lettera b),  applicano  l'articolo  65  del
regolamento (UE) 2017/565.