(CCNL comparto istruzione e ricerca-art. 68)
                              Art. 68. 
         Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali 
 
    1. Nelle  amministrazioni  articolate  al  loro  interno  in  una
pluralita' di uffici individuati come autonome sedi  di  elezione  di
RSU, la contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si svolge: 
      a) a livello nazionale, tra la delegazione  di  parte  pubblica
dell'Ente, composta dal Presidente o  da  un  suo  delegato,  che  la
presiede,  e  dal  direttore  generale  o  uno  suo  delegato  e   le
organizzazioni  sindacali  nazionali  di  categoria  firmatarie   del
presente CCNL («contrattazione integrativa nazionale»); 
      b) a livello  di  uffici  individuati  come  autonome  sedi  di
elezione di RSU, tra il dirigente dell'ufficio o suo delegato, per la
parte datoriale,  nonche'  dai  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali firmatarie del presente CCNL e  dalla  RSU,  per  la  parte
sindacale («contrattazione integrativa di sede locale»). 
    2. E' esclusa la sovrapposizione, duplicazione e ripetibilita' di
materie trattate ai diversi livelli di cui al comma 1. 
    3. Nelle amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1,  la
contrattazione integrativa per gli Enti di ricerca si  svolge  presso
un unico livello e sede («contrattazione integrativa di sede unica»),
tra la delegazione datoriale  costituita  dall'amministrazione  ed  i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente
CCNL e la RSU. 
    4. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica: 
      a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili  per  la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo; 
      b) i criteri generali per  l'utilizzazione  delle  risorse  che
confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL del 7 aprile 2006; 
      c) i  criteri  per  l'attribuzione  dei  premi  correlati  alla
performance; 
      d) i criteri generali per le  progressioni  economiche  di  cui
all'art. 53 del CCNL del 21 febbraio 2002; 
      e) i criteri per la ripartizione del contingente  dei  permessi
per il diritto allo studio; 
      f) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose  o
dannose per la salute; 
      g) i criteri  per  l'attribuzione  delle  indennita'  correlate
all'effettivo svolgimento di attivita'  comportanti  l'assunzione  di
specifiche responsabilita'; 
      h) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennita' di cui
all'art. 9, comma 1, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002; 
      i) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per  i
quali  specifiche  leggi  operino  un  rinvio   alla   contrattazione
collettiva; 
      j) i criteri generali per l'attivazione  di  piani  di  welfare
integrativo, ai sensi dell'art 96; 
      k) le linee di  indirizzo  e  criteri  per  la  garanzia  e  il
miglioramento dell'ambiente di lavoro,  per  gli  interventi  rivolti
alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; 
      l) le linee di indirizzo e i  criteri  per  l'attuazione  degli
adempimenti rivolti a facilitare l'attivita' dei dipendenti disabili; 
      m) i criteri generali per l'individuazione di  fasce  temporali
di flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare; 
      n) la definizione del limite individuale annuo  delle  ore  che
possono confluire nel conto individuale di cui all'art. 49  del  CCNL
comparto Ricerca 21 febbraio 2002; 
      o)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' dei dipendenti delle innovazioni tecnologiche e  dei
processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e  a
supporto dell'Ente; 
      p) l'elevazione dei limiti previsti dall'art.  47  del  CCNL  7
ottobre 1996, in merito ai turni effettuabili. 
    5. Sono oggetto di contrattazione integrativa di  sede  locale  i
criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito  a  livello
nazionale relativamente alle materie di cui al comma 4,  lettere  c),
k), m), o). 
    6. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 6 sono  quelle  di
cui al comma 4, lettere e),k), l), m), n), o), p). 
    7. Le materie a cui si applica l'art. 7, comma 7 sono  quelle  di
cui al comma 4, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), j). 
    8. Sono oggetto di confronto,  a  livello  nazionale  o  di  sede
unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 1  ed
i soggetti sindacali di cui al comma 3: 
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; 
      b) i criteri generali di priorita' per la  mobilita'  d'ufficio
tra diverse sedi di lavoro dell'amministrazione; 
      c)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      d) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      e) i criteri generali per le progressioni economiche di livello
nell'ambito di ciascuno profilo, di cui all'art. 54 del CCNL  del  21
febbraio 2002. 
    9. Sono oggetto di confronto, a livello di  sede  locale,  con  i
soggetti sindacali di cui al comma 1, i  criteri  di  adeguamento  di
quanto definito dall'amministrazione ai sensi del  comma  8,  lettera
a). 
    10. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5,  comma  5,
oltre agli esiti del confronto  e  della  contrattazione  integrativa
gia' previsti dal predetto comma: 
      a) i regolamenti di  ente  o  istituzione,  limitatamente  alle
parti degli stessi che abbiano riflessi sul rapporto di lavoro; 
      b) il piano dei fabbisogni di personale.