Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11, le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la piu' ampia applicazione dell'istituto da parte degli enti del comparto, nel rispetto della disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica. Dichiarazione congiunta n. 3 A fine di incentivare l'adozione di misure per la prevenzione delle molestie sessuali e per la tutela della dignita' delle lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte degli enti, di codici di comportamento relativi alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle indicazioni gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al CCNL del 5 ottobre 2001. Dichiarazione congiunta n. 4 In relazione a quanto previsto dall'art. 56-sexies, comma 2, le parti procederanno al monitoraggio sull'applicazione della disciplina dell'indennita' di funzione, al fine di verificare la effettiva corrispondenza tra le misure dell'indennita' che saranno stabilite in contrattazione integrativa e le responsabilita' connesse al grado rivestito. All'esito della verifica, valuteranno anche la possibilita' di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del valore massimo della stessa. Dichiarazione congiunta n. 5 In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettera a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti. Dichiarazione congiunta n. 6 Le parti concordano nel ritenere che, nell'ambito delle specifiche iniziative finalizzate al ripristino degli Uffici dei Giudici di Pace, ai sensi del decreto ministeriale 27 maggio 2016, gli enti locali interessati, in sede di contrattazione integrativa, nell'ambito delle materie di cui all'art. 7, comma 4, determinano anche le specifiche modalita' di applicazione anche al personale assegnato ai suddetti uffici dei diversi istituti del trattamento economico accessorio previsto per la generalita' degli altri lavoratori, tenendo conto delle particolari condizioni organizzative ed operative in cui lo stesso rende la propria prestazione. Dichiarazione congiunta n. 7 In relazione a quanto previsto dall'art. 55, comma 9, le parti si danno reciprocamente atto che, nel caso di un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione di lavoro sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, non sono soggetti al criterio della proporzionalita'. Dichiarazione congiunta n. 8 Con riferimento all'art. 18-bis (Istituzione di nuovi profili per le attivita' di comunicazione e informazione), le parti del presente contratto, con l'intervento della FNSI ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, convengono sull'opportunita' di definire, in un'apposita sequenza contrattuale, una specifica regolazione di raccordo, anche ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a disciplinare l'applicazione della citata disposizione contrattuale nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una diversa disciplina contrattuale nazionale, seppure in via transitoria. In tale sede, saranno affrontate le questioni relative alla flessibilita' dell'orario di lavoro, all'autonomia professionale, alla previdenza complementare, all'adesione alle casse previdenziali e di assistenza dei giornalisti. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all'art. 11, i profili di cui all'art. 18-bis saranno oggetto di ulteriore approfondimento finalizzato ad una eventuale revisione o specificazione del loro contenuto professionale. Dichiarazione congiunta n. 9 Le parti prendono atto positivamente del pronunciamento della Corte dei conti Sezione autonomie (Sezione delle autonomie. N. 6 /SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla Ipotesi di CCNL sottoscritta in data 21 febbraio 2018, chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.