(Allegato-Dichiarazioni congiunte)
 
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11,  le  parti
si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari  applicative
emanate in relazione all'art. 5, comma 8,  del  decreto-legge  n.  95
convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria  Generale
Stato prot. 77389 del 14 settembre 2012 e prot. 94806 del 9  novembre
2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6 agosto  2012  e  prot.
40033 dell'8 ottobre 2012), all'atto della cessazione del servizio le
ferie  non  fruite  sono  monetizzabili  solo   nei   casi   in   cui
l'impossibilita'  di  fruire  delle  ferie  non   e'   imputabile   o
riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e
infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica
permanente  e  assoluta,  congedo  obbligatorio  per   maternita'   o
paternita'. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
    Le  parti,  nel  condividere  gli  obiettivi  stabiliti  per   la
diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano
la piu' ampia applicazione dell'istituto  da  parte  degli  enti  del
comparto,  nel  rispetto  della  disposizioni  di   legge   e   delle
indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
    A fine di incentivare l'adozione di  misure  per  la  prevenzione
delle  molestie  sessuali  e  per  la  tutela  della  dignita'  delle
lavoratrici e dei lavoratori, le parti auspicano l'adozione, da parte
degli  enti,  di  codici  di  comportamento  relativi  alle  molestie
sessuali nei luoghi di lavoro, tenendo anche conto delle  indicazioni
gia' fornite con il codice tipo in materia, allegato al  CCNL  del  5
ottobre 2001. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 56-sexies, comma  2,  le
parti procederanno al monitoraggio sull'applicazione della disciplina
dell'indennita' di funzione,  al  fine  di  verificare  la  effettiva
corrispondenza tra le misure dell'indennita' che saranno stabilite in
contrattazione integrativa e le  responsabilita'  connesse  al  grado
rivestito.   All'esito   della   verifica,   valuteranno   anche   la
possibilita' di un adeguamento, nel prossimo CCNL, del valore massimo
della stessa. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
    In  relazione  agli  incrementi  del  Fondo  risorse   decentrate
previsti dall'art. 67, comma 2 lettera a) e b),  le  parti  ritengono
concordemente  che  gli  stessi,  in  quanto  derivanti  da   risorse
finanziarie definite a livello nazionale e  previste  nei  quadri  di
finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti  di  crescita  dei
Fondi previsti dalle norme vigenti. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
    Le  parti  concordano  nel  ritenere   che,   nell'ambito   delle
specifiche iniziative finalizzate  al  ripristino  degli  Uffici  dei
Giudici di Pace, ai sensi del decreto ministeriale  27  maggio  2016,
gli enti locali interessati, in sede di  contrattazione  integrativa,
nell'ambito delle materie di cui all'art.  7,  comma  4,  determinano
anche le specifiche modalita'  di  applicazione  anche  al  personale
assegnato ai suddetti uffici dei  diversi  istituti  del  trattamento
economico  accessorio  previsto  per  la  generalita'   degli   altri
lavoratori, tenendo conto delle particolari condizioni  organizzative
ed operative in cui lo stesso rende la propria prestazione. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 7 
 
    In relazione a quanto previsto dall'art. 55, comma 9, le parti si
danno reciprocamente atto che, nel caso di un rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale di tipo verticale, ove la prestazione  di  lavoro  sia
articolata sulla base di  un  orario  settimanale  che  comporti  una
prestazione per un numero di giornate  superiore  al  50%  di  quello
ordinario, i tre giorni di permesso retribuito di  cui  all'art.  33,
comma 3, della legge n. 104/1992, non sono soggetti al criterio della
proporzionalita'. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 8 
 
    Con riferimento all'art. 18-bis (Istituzione di nuovi profili per
le attivita' di comunicazione e informazione), le parti del  presente
contratto, con l'intervento della FNSI ai  fini  di  quanto  previsto
dall'art. 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  convengono
sull'opportunita' di definire, in un'apposita sequenza  contrattuale,
una specifica regolazione di raccordo, anche ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che provveda a
disciplinare l'applicazione della  citata  disposizione  contrattuale
nei confronti del personale al quale, in forza di specifiche, vigenti
norme di legge regionale in materia, sia stata applicata una  diversa
disciplina contrattuale nazionale, seppure  in  via  transitoria.  In
tale  sede,   saranno   affrontate   le   questioni   relative   alla
flessibilita' dell'orario  di  lavoro,  all'autonomia  professionale,
alla previdenza complementare, all'adesione alle casse  previdenziali
e  di  assistenza  dei  giornalisti.  Le  parti  si   danno   inoltre
reciprocamente atto che, in sede di Commissione di cui all'art. 11, i
profili  di  cui  all'art.  18-bis  saranno  oggetto   di   ulteriore
approfondimento   finalizzato   ad   una   eventuale   revisione    o
specificazione del loro contenuto professionale. 
 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 9 
 
    Le parti prendono atto  positivamente  del  pronunciamento  della
Corte dei conti Sezione autonomie  (Sezione  delle  autonomie.  N.  6
/SEZAUT/2018/QMIG) che, in relazione alle dichiarazioni gia' espresse
dalle parti nella dichiarazione congiunta n. 1 allegata alla  Ipotesi
di CCNL sottoscritta in data 21  febbraio  2018,  chiarisce  che  gli
incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti  ai
limiti dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017.