Art. 76.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e
di sviluppo delle diverse categorie, come definito dall'art. 6 del
CCNL del 31 luglio 2009, e' incrementato degli importi mensili lordi,
per tredici mensilita', indicati nella tabella A con le decorrenze
ivi previste.
2. Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle
posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con
le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. A decorrere dal 1° maggio 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nel
trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell'allegata
tabella C.