Art. 77.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Gli incrementi del trattamento economico previsti dal presente
contratto alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto
integralmente sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro
straordinario, sul trattamento di quiescenza sull'indennita' premio
di servizio, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' di cui
all'art. 15, comma 7 del CCNL del 19 aprile 2004 (Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale), sulle ritenute
assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi
di riscatto. Agli effetti dell'indennita' premio di servizio,
dell'indennita' sostitutiva di preavviso nonche' quella prevista
dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono corrisposti
integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di
vigenza del presente contratto.