Art. 78.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale gia'
destinatario delle misure di cui all'art. 1, comma 12, legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonche' del maggiore impatto sui livelli
retributivi piu' bassi delle misure di contenimento della dinamica
retributiva, e' riconosciuto al personale individuato nell'allegata
tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base
mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove
mensilita', per il solo periodo 1° aprile 2018 - 31 dicembre 2018 in
relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese
superiore a quindici giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero
rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o
inferiori a quindici giorni e dei mesi nei quali non e' corrisposto
lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o
altre cause di interruzione e sospensione della prestazione
lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei nuovi
stipendi) ed e' corrisposto con cadenza mensile, analogamente a
quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il
numero di mensilita' indicati al comma 1.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.