(Allegato-art. 58)
                             Articolo 58 
 (Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti) 
 
  1.  I  gestori  definiscono  con  apposita  convenzione  le  misure
organizzative che devono  essere  predisposte  dai  distributori  per
l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare: 
  a) i tempi e le  modalita'  di  trasmissione  della  documentazione
afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti
di gestione. Questi aspetti - per  il  cui  rispetto  e'  assunto  un
espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'articolo  1411  del
codice civile - sono caratterizzati da elevati standard di  sicurezza
e celerita' e formalizzati in schemi organizzativi che consentono  in
ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilita'; 
  b) ove del caso, i flussi informativi  che  i  distributori  devono
indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in  materia
di emissione e rimborso delle quote o delle azioni. 
  2. Quando i gestori si avvalgono di consulenti nelle  decisioni  di
investimento  concernenti  proprie  attivita'   di   gestione,   essi
mantengono la capacita' di valutare le indicazioni ricevute. 
  3. La selezione e designazione dei prime broker e delle controparti
sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento 231/2013.