Articolo 58 (Rapporti con distributori, consulenti, prime broker e controparti) 1. I gestori definiscono con apposita convenzione le misure organizzative che devono essere predisposte dai distributori per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare: a) i tempi e le modalita' di trasmissione della documentazione afferente le operazioni di sottoscrizione ed estinzione dei contratti di gestione. Questi aspetti - per il cui rispetto e' assunto un espresso impegno contrattuale anche ai sensi dell'articolo 1411 del codice civile - sono caratterizzati da elevati standard di sicurezza e celerita' e formalizzati in schemi organizzativi che consentono in ogni momento la rilevazione dei centri di responsabilita'; b) ove del caso, i flussi informativi che i distributori devono indirizzare al depositario per i compiti ad esso affidati in materia di emissione e rimborso delle quote o delle azioni. 2. Quando i gestori si avvalgono di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attivita' di gestione, essi mantengono la capacita' di valutare le indicazioni ricevute. 3. La selezione e designazione dei prime broker e delle controparti sono disciplinate dall'articolo 20 del Regolamento 231/2013.