(Allegato-art. 92)
                              Art. 92. 
                        Clausola di garanzia 
 
    1. Con la medesima  decorrenza  indicata  all'art.  91,  comma  3
(Retribuzione di posizione), ai dirigenti con  rapporto  esclusivo  e
con valutazione positiva, in  relazione  all'incarico  conferito,  e'
garantito un valore minimo di retribuzione di  posizione  complessiva
sulla  base  della  effettiva  anzianita'  di  servizio  maturata  in
qualita' di dirigente, anche a tempo determinato, anche presso  altre
aziende od enti di cui all'art. 1  (Campo  di  applicazione),  con  o
senza  soluzione  di  continuita',  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art. 18, comma 2 (Tipologie d'incarico). 
    2. I valori minimi  di  retribuzione  di  posizione  complessiva,
annua, lorda per tredici mensilita' di cui al comma 1 sono  stabiliti
come segue: 
      anzianita' uguale o superiore  a  cinque  anni  e  inferiore  a
quindici anni euro 5.000,00; 
      anzianita' uguale o superiore a quindici  anni  e  inferiore  a
venti anni euro 6.000,00; 
      anzianita' uguale o superiore a venti anni euro 7.000,00. 
    3. Ai fini  della  verifica  del  possesso  del  requisito  della
«valutazione positiva», ai sensi del comma 1, si fa riferimento,  per
quanto concerne le anzianita' di cui al  comma  2,  primo  e  secondo
alinea, alla valutazione effettuata per il riconoscimento del maggior
valore di indennita' di esclusivita', in corrispondenza  dei  diversi
scaglioni  di  anzianita'  a  tal  fine   previsti.   Ai   fini   del
riconoscimento del valore di cui al comma  2,  terzo  alinea,  si  fa
invece  riferimento  all'ultima  valutazione  in  ordine   di   tempo
effettuata dal Collegio tecnico. 
    4. Qualora la retribuzione di posizione complessiva dell'incarico
conferito, dovesse risultare inferiore rispetto ai valori di  cui  al
comma 2, la retribuzione di posizione  d'incarico  verra'  maggiorata
fino  al  raggiungimento  dei  valori  di  cui  al  comma   2.   Tale
maggiorazione  e'  da   intendersi   come   parte   variabile   della
retribuzione di posizione e non opera nel caso in cui la retribuzione
di posizione complessiva dell'incarico  conferito  sia  superiore  ai
valori di cui al comma 2. La maggiorazione, se spettante, e'  erogata
a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a  quello  in  cui  gli
scaglioni di anzianita' di cui al comma 2 sono maturati.