Art. 84 Contrattazione integrativa: materie 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per: a) la ripartizione del fondo dell'area dei professionisti di cui all'art. 89 fra le varie finalita' di utilizzo; b) la ripartizione del fondo dell'area medica di cui all'art. 97 fra le varie finalita' di utilizzo; c) la ripartizione del fondo dei professionisti dell'ENAC di cui all'art. 105 fra le varie finalita' di utilizzo; d) l'attribuzione delle indennita' di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL del Personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel Comparto del personale degli Enti Pubblici non economici dell'11/10/1996, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 101, comma 3 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003; e) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area dei professionisti; f) la determinazione della retribuzione di risultato del personale dell'area medica; g) la definizione delle ulteriori iniziative ed interventi, correlati ad incentivazioni economiche, per valorizzare le prestazioni professionali del personale dell'area medica; h) la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997 all'incentivazione delle prestazioni del personale dell'area dei professionisti incaricati dello svolgimento delle specifiche attivita'; i) l'eventuale rivalutazione degli importi dell'indennita' di specificita' medica e della componente fissa della retribuzione di posizione dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 2 del CCNL del comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003, con oneri a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 97; j) l'eventuale rivalutazione degli importi massimi della retribuzione di posizione del personale dell'area medica ai sensi dell'art. 3, comma 4 del CCNL del comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003, con oneri a carico del Fondo di cui all'art. 97; k) l'utilizzo delle risorse destinate a servizi sociali a favore del personale dell'area dei professionisti e dell'area medica per il rimborso, anche in misura parziale, degli oneri sostenuti dagli interessati per l'ulteriore copertura assicurativa, oltre quella gia' definita dall'amministrazione, con oneri a proprio carico sostenuti sulla base delle vigenti disposizioni di legge - tra cui l'art. 10 della legge n. 24/2017 - nonche' di contratto collettivo nazionale; l) la destinazione di risorse stabili del fondo per il trattamento accessorio dei professionisti al rimborso della quota annuale di iscrizione agli albi professionali, secondo la disciplina dell'art. 106; m) la corresponsione ai professionisti - in luogo delle indennita' previste dall'art. 90, comma 1, lett. b), primo, secondo e terzo alinea del CCNL 11/10/1996 - di un'unica indennita' di funzione professionale, secondo la disciplina dell'art. 101, comma 3 del CCNL dell'Area VI del 1/8/2006, periodo normativo 2002 - 2005 e biennio economico 2002 - 2003; n) la corresponsione degli incentivi economici alla mobilita' territoriale, di cui all'art. 30 (Incentivi economici alla mobilita' territoriale) e le complessive risorse ad essi destinate, nel rispetto del comma 2 di tale articolo; o) la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalita', alle condizioni e nei limiti ivi previsti; p) l'attivazione dei piani di welfare integrativo nei limiti delle risorse gia' destinate a tali finalita'; q) la definizione delle forme e modalita' per l'esercizio dell'attivita' libero-professionale del personale dell'area medica; r) la definizione della misura percentuale dell'indennita' di coordinamento dei professionisti ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CCNL comparto Enti pubblici non economici integrativo del personale area professionisti ed area medica sottoscritto in data 8/1/2003; s) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall'art. 32. 2. La materia a cui si applica l'art. 8, comma 4 e' quella di cui al comma 1, lett. q). Alle restanti materie di cui al medesimo comma 1 si applica l'art. 8, comma 5.