Art. 65.
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni
nel rispetto dell'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, le
Regioni entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo
agli enti o aziende - anche per lo svolgimento della contrattazione
integrativa, ove prevista ai sensi dell'art. 66 - nelle seguenti
materie:
a) metodologie di utilizzo da parte delle amministrazioni di
una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed art. 91;
b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale e
di performance dei dirigenti;
c) criteri di allocazione delle risorse che finanziano il
salario accessorio previste da specifiche disposizioni di legge per
le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto
della perequazione e compensazione a livello regionale;
d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio 2010
delle aree IV e III con riferimento alla sola dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, relativo alle aspettative
per motivi di assistenza umanitaria, all'emergenza e alla
cooperazione;
e) indicazioni per la realizzazione della formazione
manageriale e formazione continua, comprendente l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente;
f) modalita' di incremento del Fondo in caso di aumento della
dotazione organica o dei servizi anche ad invarianza di essa, ai
sensi dell'art. 90 e dell'art. 91.