(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                         Confronto regionale 
 
    1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle amministrazioni
nel rispetto dell'art. 40 del decreto  legislativo  n.  165/2001,  le
Regioni entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto,  previo  confronto   con   le   organizzazioni   sindacali
firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di  indirizzo
agli enti o aziende - anche per lo svolgimento  della  contrattazione
integrativa, ove prevista ai  sensi  dell'art.  66 -  nelle  seguenti
materie: 
      a) metodologie di utilizzo da parte  delle  amministrazioni  di
una quota dei minori oneri derivanti dalla  riduzione  stabile  della
dotazione organica dei dirigenti di cui all'art. 90 ed art. 91; 
      b) criteri generali dei sistemi di valutazione professionale  e
di performance dei dirigenti; 
      c) criteri di  allocazione  delle  risorse  che  finanziano  il
salario accessorio previste da specifiche disposizioni di  legge  per
le quali e' necessario l'intervento regionale che tengano anche conto
della perequazione e compensazione a livello regionale; 
      d) indicazioni in tema di art. 16, comma 5, CCNL 6 maggio  2010
delle  aree  IV  e  III   con   riferimento   alla   sola   dirigenza
professionale, tecnica ed amministrativa, relativo  alle  aspettative
per  motivi  di   assistenza   umanitaria,   all'emergenza   e   alla
cooperazione; 
      e)  indicazioni   per   la   realizzazione   della   formazione
manageriale  e  formazione  continua,  comprendente   l'aggiornamento
professionale e la formazione permanente; 
      f) modalita' di incremento del Fondo in caso di  aumento  della
dotazione organica o dei servizi anche  ad  invarianza  di  essa,  ai
sensi dell'art. 90 e dell'art. 91.