(Allegato-art. 66)
                              Art. 66. 
 
                 Contrattazione integrativa: materie 
 
    1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: 
      a) la definizione di un diverso criterio  di  riparto,  tra  le
varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90  e
di quelle di cui all'art. 91; 
      b)  i  criteri  per  la  determinazione  e  attribuzione  della
retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi'  definite  le
misure percentuali di cui all'art. 30; 
      c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti
da specifiche disposizioni di legge,  nell'ambito  delle  risorse  da
queste stabilite, nonche' la eventuale correlazione  tra  i  suddetti
compensi e la retribuzione di risultato; 
      d) i criteri generali per la definizione dei piani  di  welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; 
      e)   i   riflessi   sulla   qualita'   del   lavoro   e   sulla
professionalita' delle innovazioni  inerenti  all'organizzazione  dei
servizi; 
      f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo  sciopero,  ai  sensi  della  legge  n.
146/1990 e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  secondo  quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo  dell'Area  della
dirigenza sanitaria, professionale,  tecnica  ed  amministrativa  del
Servizio sanitario nazionale del 25  settembre  2001  in  materia  di
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici  essenziali,
anche per quanto concerne i soggetti  sindacali  legittimati  a  tale
contrattazione integrativa. 
      g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola  di
salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto
demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo. 
      h) i criteri  per  l'attribuzione  dei  compensi  professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure  previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e  delle
disposizioni contrattuali previste in  materia  dai  precedenti  CCNL
della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate. 
      i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato
del  dirigente  in  ragione  dell'impegno  richiesto,  nel  caso   di
affidamento di un incarico  di  sostituzione  o  di  un  incarico  ad
interim  per  il  periodo  di  affidamento  dell'incarico,  ai  sensi
dell'art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della  retribuzione
di risultato nel caso di affidamento  dell'incarico  di  responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 
      j)  i  criteri  generali  per   l'attribuzione   dei   proventi
dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei
dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'Azienda; 
      k) l'eventuale elevazione della misura prevista  dall'art.  92,
comma 6, primo periodo per remunerare la pronta  disponibilita',  con
relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91. 
    2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4, sono quelle  di
cui al comma 1, lettera e) ed f). 
    3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle  di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k).