Art. 66. Contrattazione integrativa: materie 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e di quelle di cui all'art. 91; b) i criteri per la determinazione e attribuzione della retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le misure percentuali di cui all'art. 30; c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da queste stabilite, nonche' la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato; d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32; e) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei servizi; f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa. g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo. h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate. i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'Azienda; k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 92, comma 6, primo periodo per remunerare la pronta disponibilita', con relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91. 2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4, sono quelle di cui al comma 1, lettera e) ed f). 3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k).