Art. 66.
Contrattazione integrativa: materie
1. Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto, tra le
varie voci di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui all'art. 90 e
di quelle di cui all'art. 91;
b) i criteri per la determinazione e attribuzione della
retribuzione di risultato; in tale ambito sono altresi' definite le
misure percentuali di cui all'art. 30;
c) i criteri di attribuzione dei trattamenti accessori previsti
da specifiche disposizioni di legge, nell'ambito delle risorse da
queste stabilite, nonche' la eventuale correlazione tra i suddetti
compensi e la retribuzione di risultato;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare
integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all'art. 32;
e) i riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla
professionalita' delle innovazioni inerenti all'organizzazione dei
servizi;
f) l'individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari
devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n.
146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto
previsto dalle specifiche disposizioni dell'Accordo dell'Area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del
Servizio sanitario nazionale del 25 settembre 2001 in materia di
norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali,
anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale
contrattazione integrativa.
g) i criteri e le risorse per l'applicazione della clausola di
salvaguardia economica di cui all'art. 31, al fine di definire quanto
demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo.
h) i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
degli avvocati, nel rispetto delle modalita' e delle misure previste
dall'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014 come convertito in legge con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 114/2014 e delle
disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL
della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate.
i) i criteri per l'integrazione della retribuzione di risultato
del dirigente in ragione dell'impegno richiesto, nel caso di
affidamento di un incarico di sostituzione o di un incarico ad
interim per il periodo di affidamento dell'incarico, ai sensi
dell'art. 73, commi 7 e 8; eventuale integrazione della retribuzione
di risultato nel caso di affidamento dell'incarico di responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
j) i criteri generali per l'attribuzione dei proventi
dell'attivita' di supporto alla libera professionale intramuraria dei
dirigenti sanitari, in coerenza con quanto definito dall'Azienda;
k) l'eventuale elevazione della misura prevista dall'art. 92,
comma 6, primo periodo per remunerare la pronta disponibilita', con
relativo onere a carico del Fondo di cui all'art. 91.
2. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 4, sono quelle di
cui al comma 1, lettera e) ed f).
3. Le materie a cui si applica l'art. 8, comma 5, sono quelle di
cui al comma 1, lettere a), b), c), d, g), h), i), j), k).