Art. 62. Convocazione 1. La convocazione deve essere indetta dal presidente del collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per le strutture didattiche e di ricerca, dal decano dei suoi componenti e puo' essere richiesta dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento. 2. La convocazione deve essere fatta per iscritto o in via telematica dandone avviso ai componenti l'organo collegiale almeno sette giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti. 3. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. 4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno.