(Allegato-art. 62)
                              Art. 62. 
 
                            Convocazione 
 
    1.  La  convocazione  deve  essere  indetta  dal  presidente  del
collegio, da chi ne fa le veci ovvero, per le strutture didattiche  e
di ricerca, dal decano dei suoi componenti e  puo'  essere  richiesta
dal numero dei componenti previsto dal rispettivo regolamento. 
    2. La convocazione deve  essere  fatta  per  iscritto  o  in  via
telematica dandone avviso ai componenti  l'organo  collegiale  almeno
sette giorni prima di quello  stabilito  per  la  relativa  adunanza,
salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei regolamenti. 
    3. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta,  almeno
quarantotto ore prima dell'adunanza. 
    4. L'atto di convocazione deve contenere la data, l'ora, la  sede
dell'adunanza e l'ordine del giorno.