(Allegato-art. 63)
                              Art. 63. 
 
   Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali 
 
    1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la  maggioranza
dei componenti salvo diversa disposizione di legge, di statuto  o  di
regolamento. 
    2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene  conto
di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di
coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purche'
il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo  dei  componenti
il collegio. 
    3. Si applica quanto disposto dall'art. 18 del  regio  decreto  6
aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni ed integrazioni.