Art. 63. Validita' delle sedute e delle delibere degli organi collegiali 1. Le adunanze sono valide quando vi prende parte la maggioranza dei componenti salvo diversa disposizione di legge, di statuto o di regolamento. 2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato per iscritto la loro assenza ovvero di coloro la cui giustificazione risulti da documenti ufficiali, purche' il numero dei presenti non sia inferiore ad un terzo dei componenti il collegio. 3. Si applica quanto disposto dall'art. 18 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni ed integrazioni.