Art. 65. Verbalizzazione e accesso 1. Delle sedute degli organi e' redatto processo verbale a cura del segretario di ciascun collegio, sotto la direzione del presidente. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento della discussione e deve indicare in termini espliciti l'esito delle votazioni e ogni deliberazione adottata. 2. Il verbale deve recare la firma del presidente e del segretario e deve essere approvato nel suo insieme di regola all'inizio della seduta successiva. 3. La consultazione dei verbali relativi alle riunioni degli organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere effettuati ai sensi della legislazione vigente. L'accesso informale agli atti e' garantito ai soli componenti dell'organo ai sensi della normativa vigente. 4. Le delibere del consiglio di amministrazione devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla approvazione dei relativi verbali.