(Allegato-art. 65)
                              Art. 65. 
 
                      Verbalizzazione e accesso 
 
    1. Delle sedute degli organi e' redatto processo verbale  a  cura
del  segretario  di  ciascun  collegio,  sotto   la   direzione   del
presidente. Il verbale reca traccia sommaria dello svolgimento  della
discussione e  deve  indicare  in  termini  espliciti  l'esito  delle
votazioni e ogni deliberazione adottata. 
    2.  Il  verbale  deve  recare  la  firma  del  presidente  e  del
segretario  e  deve  essere  approvato  nel  suo  insieme  di  regola
all'inizio della seduta successiva. 
    3. La consultazione dei  verbali  relativi  alle  riunioni  degli
organi collegiali e l'accesso ai documenti possono essere  effettuati
ai sensi della legislazione vigente. L'accesso informale agli atti e'
garantito ai soli componenti dell'organo  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    4. Le delibere del consiglio  di  amministrazione  devono  essere
rese pubbliche entro quindici giorni dalla approvazione dei  relativi
verbali.