Art. 74. Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque o sei giorni); b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c. misto ossia con combinazione delle due modalita' indicate nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di particolari e motivate esigenze, il dipendente puo' concordare con l'azienda o ente ulteriori modalita' di articolazione della prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro praticati e della situazione degli organici nei diversi profili professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o ente avviene con il consenso scritto dell'interessato. 4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una ulteriore giornata concordata preventivamente con l'azienda o ente, senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli istituti contrattuali applicabili. 5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale a tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 151/2001 e alla legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei turni di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel numero in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale il personale assicura per intero, nei periodi di servizio, le prestazioni di pronta disponibilita' ed i turni. 6. Al personale utilizzato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6 per la copertura dei turni di pronta disponibilita', si applica l'art. 44 (Servizio di pronta disponibilita'). Il lavoro supplementare effettuabile da tale personale per i turni, ivi compresi quelli di pronta disponibilita', soggiace ai limiti quantitativi di cui all'art. 75, comma 2 (Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) e, in ogni caso, non puo' superare centodue ore annue individuali. 7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non puo' effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto all'intramoenia. 8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61 (Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.