(Allegato-art. 74)
                              Art. 74. 
 
Orario di lavoro  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
                              parziale 
 
    1. La prestazione lavorativa in tempo parziale  non  puo'  essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con  rapporto
di lavoro a tempo parziale copre una frazione di  posto  di  organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa. 
    2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere: 
      a. orizzontale, con orario normale  giornaliero  di  lavoro  in
misura ridotta rispetto al tempo  pieno  e  con  articolazione  della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi  (cinque
o sei giorni); 
      b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a  tempo  pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della  settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione  su  alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale  da  rispettare  la  media  della  durata  del  lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale  preso
in considerazione (settimana, mese o anno); 
      c. misto ossia con combinazione delle  due  modalita'  indicate
nelle lettere a) e b). 
    3.  Il  tipo  di  articolazione  della  prestazione  e   la   sua
distribuzione sono concordati  con  il  dipendente.  In  presenza  di
particolari e motivate esigenze, il dipendente  puo'  concordare  con
l'azienda  o  ente  ulteriori  modalita'   di   articolazione   della
prestazione  lavorativa  che  contemperino  le  reciproche   esigenze
nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art.  6,  comma
3, lettera a) (Confronto), in base alle tipologie del  regime  orario
giornaliero,  settimanale,  mensile  o  annuale  praticabili   presso
ciascuna  azienda  o  ciascun  ente,  tenuto   conto   della   natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di  servizio  e  di  lavoro
praticati e della  situazione  degli  organici  nei  diversi  profili
professionali. La  modificazione  delle  tipologie  di  articolazione
della prestazione, di cui ai commi 2 e 3,  richiesta  dall'azienda  o
ente avviene con il consenso scritto dell'interessato. 
    4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  parziale  al  50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed  i
permessi orari  con  corrispondente  prestazione  lavorativa  in  una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'azienda  o  ente,
senza effetti di ricaduta sulla regola del  riproporzionamento  degli
istituti contrattuali applicabili. 
    5. Limitatamente ai casi di  carenza  organica,  il  personale  a
tempo parziale orizzontale, previo  consenso  e  nel  rispetto  delle
garanzie  previste  dalle  vigenti   diposizioni   legislative,   con
particolare riferimento al decreto legislativo  n.  151/2001  e  alla
legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei  turni
di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel  numero
in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale  verticale
il personale  assicura  per  intero,  nei  periodi  di  servizio,  le
prestazioni di pronta disponibilita' ed i turni. 
    6. Al personale utilizzato, ai sensi dei precedenti commi 5  e  6
per la copertura dei  turni  di  pronta  disponibilita',  si  applica
l'art.  44   (Servizio   di   pronta   disponibilita').   Il   lavoro
supplementare  effettuabile  da  tale  personale  per  i  turni,  ivi
compresi  quelli  di  pronta  disponibilita',  soggiace   ai   limiti
quantitativi   di   cui   all'art.   75,   comma    2    (Trattamento
economico-normativo del personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale) e, in ogni caso,  non  puo'  superare  centodue  ore  annue
individuali. 
    7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non puo'
effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto
all'intramoenia. 
    8. Il  presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  61
(Orario di lavoro del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.