Art. 74.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno. Il dipendente con rapporto
di lavoro a tempo parziale copre una frazione di posto di organico
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere:
a. orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in
misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque
o sei giorni);
b. verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c. misto ossia con combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua
distribuzione sono concordati con il dipendente. In presenza di
particolari e motivate esigenze, il dipendente puo' concordare con
l'azienda o ente ulteriori modalita' di articolazione della
prestazione lavorativa che contemperino le reciproche esigenze
nell'ambito delle fasce orarie definite ai sensi dell'art. 6, comma
3, lettera a) (Confronto), in base alle tipologie del regime orario
giornaliero, settimanale, mensile o annuale praticabili presso
ciascuna azienda o ciascun ente, tenuto conto della natura
dell'attivita' istituzionale, degli orari di servizio e di lavoro
praticati e della situazione degli organici nei diversi profili
professionali. La modificazione delle tipologie di articolazione
della prestazione, di cui ai commi 2 e 3, richiesta dall'azienda o
ente avviene con il consenso scritto dell'interessato.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
con orario su due giorni settimanali, puo' recuperare i ritardi ed i
permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'azienda o ente,
senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
5. Limitatamente ai casi di carenza organica, il personale a
tempo parziale orizzontale, previo consenso e nel rispetto delle
garanzie previste dalle vigenti diposizioni legislative, con
particolare riferimento al decreto legislativo n. 151/2001 e alla
legge n. 104/1992, puo' essere utilizzato per la copertura dei turni
di pronta disponibilita', turni proporzionalmente ridotti nel numero
in relazione all'orario svolto. Nei casi di tempo parziale verticale
il personale assicura per intero, nei periodi di servizio, le
prestazioni di pronta disponibilita' ed i turni.
6. Al personale utilizzato, ai sensi dei precedenti commi 5 e 6
per la copertura dei turni di pronta disponibilita', si applica
l'art. 44 (Servizio di pronta disponibilita'). Il lavoro
supplementare effettuabile da tale personale per i turni, ivi
compresi quelli di pronta disponibilita', soggiace ai limiti
quantitativi di cui all'art. 75, comma 2 (Trattamento
economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale) e, in ogni caso, non puo' superare centodue ore annue
individuali.
7. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non puo'
effettuare prestazioni aggiuntive cosi' come le attivita' di supporto
all'intramoenia.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 61
(Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.