(Allegato-art. 75)
                              Art. 75. 
 
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di  lavoro
                          a tempo parziale 
 
    1. Al personale con rapporto a tempo parziale  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e  contrattuali  dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo  conto  della  ridotta  durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento. 
    2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale  di  tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro  di
36 ore, puo'  essere  richiesta  l'effettuazione  di  prestazioni  di
lavoro supplementare, intendendosi per queste  ultime  quelle  svolte
oltre l'orario concordato tra le parti,  ma  nei  limiti  dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del  decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata  dell'orario  di  lavoro  a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento  all'orario
mensile, previsto dal  contratto  individuale  del  lavoratore  e  da
utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso  di  rapporto
di lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo  verticale,  con  prestazione
dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25%
e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate. 
    3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate  esigenze  organizzative  o  in  presenza  di  particolari
situazioni di difficolta'  organizzative  derivanti  da  concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise. 
    4. Nel caso di rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  di  tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro  supplementare  possono  essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro  giornaliero
del corrispondente lavoratore  a  tempo  pieno.  In  presenza  di  un
rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  verticale,  le  ore  di
lavoro  supplementare  possono  essere  effettuate  entro  il  limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo  pieno  e  nelle  giornate  nelle  quali  non  sia
prevista la prestazione lavorativa. 
    5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari  alla  retribuzione  globale  di  fatto  di  cui   all'art.   94
(Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale  pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico  delle  risorse  destinate  ai
compensi per lavoro straordinario. 
    6.  Qualora  le  ore  di  lavoro  supplementari  siano  eccedenti
rispetto a quelle  fissate  come  limite  massimo  dal  comma  2,  ma
rientrino  comunque  entro   l'orario   ordinario   di   lavoro,   la
maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%. 
    7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di  tipo  orizzontale,
verticale e misto e' consentito  lo  svolgimento  di  prestazioni  di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni  aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le  parti
e che superino anche la durata  dell'orario  normale  di  lavoro,  ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n.  81/2015.  Per
tali prestazioni  trova  applicazione,  anche  per  le  modalita'  di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui
all'art. 47 (Lavoro straordinario). 
    8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni  di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative,  di  salute,
familiari o di formazione professionale, previste  nei  casi  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015. 
    9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad  un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. In  entrambe  le  ipotesi  il  relativo
trattamento economico e' commisurato alla  durata  della  prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita'  si  applica  anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge  e  dal  CCNL,
ivi comprese le assenze per malattia ad  eccezione  dei  permessi  ex
art.  33,  commi  3  e  6,  della  legge  n.  104/1992  i  quali   si
riproporzionano solo qualora l'orario  teorico  mensile  sia  pari  o
inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.  In  presenza
di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto  per
intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto  dal
decreto legislativo n.  151/2001,  anche  per  la  parte  cadente  in
periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico,  spettante
per l'intero periodo  di  congedo  di  maternita'  o  paternita',  e'
commisurato alla durata prevista per la prestazione  giornaliera.  Il
permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri
per maternita' e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i
periodi coincidenti con quelli  lavorativi,  fermo  restando  che  il
relativo trattamento economico e' commisurato  alla  durata  prevista
per la prestazione giornaliera.  In  presenza  di  rapporto  a  tempo
parziale verticale non si riducono i termini previsti per il  periodo
di prova e per il preavviso che vanno calcolati  con  riferimento  ai
periodi effettivamente lavorati. 
    10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla  prestazione  lavorativa,  con
riferimento a tutte le competenze  fisse  e  periodiche,  l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita' e le indennita'  professionali
specifiche  e  l'indennita'  di  rischio  radiologico,  spettanti  al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla  stessa  area,
differenziale economico di professionalita' e profilo professionale. 
    11.  I  trattamenti  accessori  collegati  al  raggiungimento  di
obiettivi o alla realizzazione di progetti,  nonche'  altri  istituti
non  collegati  alla  durata  della  prestazione   lavorativa,   sono
applicati  ai  dipendenti  a  tempo  parziale  anche  in  misura  non
frazionata  o  non  direttamente  proporzionale  al   regime   orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi. 
    12.  Per   tutto   quanto   non   disciplinato   dalle   clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a  tempo  parziale  si
applicano  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo  n.
81/2015. 
    13. Il presente  articolo  disapplica  e  sostituisce  l'art.  62
(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.