Art. 75.
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di
36 ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di
lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte
oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario
mensile, previsto dal contratto individuale del lavoratore e da
utilizzare nell'arco di piu' di una settimana. Nel caso di rapporto
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, con prestazione
dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi dell'anno, la misura del 25%
e' calcolata in relazione al numero delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero
del corrispondente lavoratore a tempo pieno. In presenza di un
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia
prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione globale di fatto di cui all'art. 94
(Retribuzione e sue definizioni), maggiorata di una percentuale pari
al 15%. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la
maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti
e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per
tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui
all'art. 47 (Lavoro straordinario).
8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie e di festivita' soppresse proporzionato alle giornate
di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo
trattamento economico e' commisurato alla durata della prestazione
giornaliera. Analogo criterio di proporzionalita' si applica anche
per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL,
ivi comprese le assenze per malattia ad eccezione dei permessi ex
art. 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 i quali si
riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o
inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno. In presenza
di rapporto a tempo parziale verticale, e' comunque riconosciuto per
intero il periodo di congedo di maternita' e paternita' previsto dal
decreto legislativo n. 151/2001, anche per la parte cadente in
periodo non lavorativo; il relativo trattamento economico, spettante
per l'intero periodo di congedo di maternita' o paternita', e'
commisurato alla durata prevista per la prestazione giornaliera. Il
permesso per matrimonio, il congedo parentale ed i riposi giornalieri
per maternita' e i permessi per lutto, spettano per intero solo per i
periodi coincidenti con quelli lavorativi, fermo restando che il
relativo trattamento economico e' commisurato alla durata prevista
per la prestazione giornaliera. In presenza di rapporto a tempo
parziale verticale non si riducono i termini previsti per il periodo
di prova e per il preavviso che vanno calcolati con riferimento ai
periodi effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, l'eventuale
retribuzione individuale di anzianita' e le indennita' professionali
specifiche e l'indennita' di rischio radiologico, spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area,
differenziale economico di professionalita' e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti
non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
81/2015.
13. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 62
(Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale) del CCNL del 21 maggio 2018.