(Allegato A-art. 71)
                              Art. 71. 
                       Obblighi del dipendente 
 
    1.  Il  dipendente   conforma   la   sua   condotta   al   dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e  di  rispettare  i  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge  e
l'interesse pubblico agli  interessi  privati  propri  e  altrui.  Il
dipendente adegua  altresi'  il  proprio  comportamento  ai  principi
riguardanti  il  rapporto  di  lavoro,  contenuti   nel   codice   di
comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n.  165/2001
e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna
amministrazione. 
    2.  Il  dipendente  si  comporta  in  modo   tale   da   favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'ente  e
i cittadini. 
    3. In tale specifico  contesto,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
garantire la migliore qualita' del servizio, il  dipendente  deve  in
particolare: 
      a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto
collettivo  nazionale,  le  disposizioni  per   l'esecuzione   e   la
disciplina del lavoro impartite dall'ente  anche  in  relazione  alle
norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
      b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art.  24  della  legge  n.
241/1990; 
      c) non  utilizzare  a  fini  privati  le  informazioni  di  cui
disponga per ragioni d'ufficio; 
      d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso  abbia  titolo,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza e di  accesso  all'  attivita'  amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990,  dai  regolamenti  attuativi  della
stessa vigenti nell'amministrazione  e  dal  decreto  legislativo  n.
33/2013  in  materia  di  accesso  civico,   nonche'   osservare   le
disposizioni della stessa amministrazione in ordine  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    n.    445/2000    in    tema    di
autocertificazione; 
      e) rispettare l'orario di  lavoro,  adempiere  alle  formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente; 
      e-bis) rispettare gli obblighi contenuti al titolo V - Lavoro a
distanza; 
      f)  durante  l'orario  di  lavoro  o  durante   l'effettuazione
dell'attivita' lavorativa in  modalita'  a  distanza,  mantenere  nei
rapporti interpersonali e con gli utenti, una  condotta  adeguata  ai
principi di correttezza ed astenersi da  comportamenti  lesivi  della
dignita' della persona; 
      g) non attendere ad  occupazioni  estranee  al  servizio  e  ad
attivita' che ritardino  il  recupero  psico-fisico  nel  periodo  di
malattia od infortunio; 
      h) eseguire le  disposizioni  inerenti  all'espletamento  delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente  deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi  esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; 
      i)  vigilare  sul  corretto  espletamento  dell'attivita'   del
personale sotto ordinato  ove  tale  compito  rientri  nelle  proprie
responsabilita'; 
      j)  avere  cura  dei  locali,  mobili,   oggetti,   macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; 
      k) non valersi di quanto e' di proprieta'  dell'amministrazione
per ragioni che non siano di servizio; 
      l) non chiedere ne' accettare, a  qualsiasi  titolo,  compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 62/2013; 
      m)  osservare  scrupolosamente  le  disposizioni  che  regolano
l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che  non  siano  debitamente  autorizzate,  persone
estranee  all'  amministrazione  stesso  in  locali  non  aperti   al
pubblico; 
      n) comunicare all' amministrazione la propria residenza e,  ove
non  coincidente,  la  dimora  temporanea,  nonche'  ogni  successivo
mutamento delle stesse; 
      o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso  all'ufficio  di
appartenenza, salvo comprovato impedimento; 
      p) astenersi dal partecipare all'adozione  di  decisioni  o  ad
attivita'  che  possano  coinvolgere  direttamente  o  indirettamente
interessi  finanziari  o  non  finanziari  propri,  del  coniuge,  di
conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado; 
      q)   comunicare   all'amministrazione   la    sussistenza    di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali. 
    4. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  57  del
CCNL 21 maggio 2018.