Art. 84.
Riscossione delle tasse
(articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del
1972)
1. La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione
dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso
all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli
atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.
2. La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno
corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'.
3. Nei casi espressamente indicati nella tariffa di cui
all'allegato 4, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti
a una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella
tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e'
stato emesso.