(Allegato-art. 84)
                              Art. 84. 
 
                       Riscossione delle tasse 
 
(articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  641  del
                                1972) 
 
    1. La tassa di rilascio e' dovuta  in  occasione  dell'emanazione
dell'atto  e  va  corrisposta  non  oltre   la   consegna   di   esso
all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta  allorquando  gli
atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere. 
    2. La tassa per il  visto  e  quella  per  la  vidimazione  vanno
corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'. 
    3.  Nei  casi  espressamente  indicati  nella  tariffa   di   cui
all'allegato 4, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti
a una tassa annuale da corrispondersi  nel  termine  stabilito  nella
tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e'
stato emesso.