Art. 85.
Modalita' di pagamento
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del
1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005)
1. Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto
nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4:
a) in modo ordinario con versamento su conto corrente postale
intestato all'Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
b) in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da
annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero
degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della
tariffa o da altre norme;
c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.
2. Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei
comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla
classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
puo' essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa.
4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa, nei
casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante marche, e' pagata
con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.