(Allegato-art. 85)
                              Art. 85. 
 
                       Modalita' di pagamento 
 
(articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  641  del
1972; articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 7 del 2005) 
    1. Le tasse si corrispondono in  conformita'  a  quanto  previsto
nell'annessa tariffa di cui all'allegato 4: 
      a) in modo ordinario con versamento su conto  corrente  postale
intestato all'Agenzia delle entrate o tramite  modello  di  pagamento
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; 
      b) in  modo  straordinario,  a  mezzo  di  speciali  marche  da
annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia  l'atto  ovvero
degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della
tariffa o da altre norme; 
      c) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa. 
    2. Quando la misura delle tasse  dipende  dalla  popolazione  dei
comuni o dei  centri  abitati,  questa  e'  calcolata  in  base  alla
classificazione e ai dati  dell'ultimo  censimento  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale. 
    3. Con provvedimento del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate
puo' essere variato il modo di pagamento stabilito nella tariffa. 
    4. Dal 1° giugno 2005 la tassa di  concessione  governativa,  nei
casi in cui ne e' previsto il pagamento mediante  marche,  e'  pagata
con le modalita' telematiche di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
642, definite con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma,  del  citato  decreto
del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972.