(Allegato-art. 87)
                              Art. 87. 
 
                               Marche 
 
(articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  641  del
                                1972) 
 
    1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a  tutti  gli
effetti, anche penali, alle marche da bollo. 
    2. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  sono
determinati il valore, la forma  e  gli  altri  caratteri  distintivi
delle speciali marche di cui al comma 1.