Art. 87.
Marche
(articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del
1972)
1. Le marche di cui all'articolo 85 sono equiparate a tutti gli
effetti, anche penali, alle marche da bollo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi
delle speciali marche di cui al comma 1.