Art. 88.
Prenotazione a debito
(articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del
1972)
1. Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti che
interessano l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni
parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, il
Fondo edifici di culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al
gratuito patrocinio, sono prenotate a debito, salvo il recupero nei
casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.