(Testo unico imposte sui redditi-art. 160)
                              ART. 160 
                  Divieto della doppia imposizione 
(articolo 163 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. La  stessa  imposta  non  puo'  essere  applicata  piu'  volte  in
dipendenza  dello  stesso  presupposto,  neppure  nei  confronti   di
soggetti diversi.