(Testo unico imposte sui redditi-art. 161)
                              ART. 161 
        Intermediari finanziari e societa' di partecipazione 
(articolo 162-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n.917) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446, si definiscono: 
a) intermediari finanziari: 
1) i soggetti indicati nell'articolo 2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile
organizzazione  nel  territorio  dello  Stato  aventi   le   medesime
caratteristiche; 
2) i confidi iscritti nell'elenco di  cui  all'articolo  112-bis  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
3)  gli  operatori  del  microcredito  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
4)  i  soggetti  che  esercitano  in  via  esclusiva   o   prevalente
l'attivita'  di  assunzione   di   partecipazioni   in   intermediari
finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); 
b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che  esercitano
in  via  esclusiva  o  prevalente  l'attivita'   di   assunzione   di
partecipazioni in intermediari finanziari; 
c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 
1)  i  soggetti  che  esercitano  in  via  esclusiva   o   prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli
intermediari finanziari; 
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti  del  pubblico
di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in  materia
di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3,
112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999,
n. 130. 
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di
assunzione di partecipazioni  in  intermediari  finanziari  sussiste,
quando, in base ai dati del bilancio  approvato  relativo  all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare  complessivo  delle  partecipazioni  in
detti  intermediari  finanziari   e   altri   elementi   patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi  gli
impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50
per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni  a
erogare fondi e le garanzie rilasciate. 
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di
assunzione di partecipazioni in soggetti diversi  dagli  intermediari
finanziari sussiste, quando, in base ai dati del  bilancio  approvato
relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare  complessivo  delle
partecipazioni  in  detti  soggetti  e  altri  elementi  patrimoniali
intercorrenti  con  i  medesimi,   unitariamente   considerati,   sia
superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.