(Testo unico imposte sui redditi-art. 162)
                              ART. 162 
       Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati 
(articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n.917) 
 
1.  I  regimi  fiscali  di  Stati  o  territori,  diversi  da  quelli
appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio
economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che
assicuri  un  effettivo  scambio  di  informazioni,  si   considerano
privilegiati: 
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato
in Italia sia sottoposto a  controllo  ai  sensi  dell'articolo  186,
comma 2, da parte di  un  partecipante  residente  o  localizzato  in
Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera
a), del medesimo articolo 186; 
b) in mancanza del requisito del controllo di cui  alla  lettera  a),
laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per
cento di quello applicabile in Italia.  A  tali  fini,  tuttavia,  si
tiene conto anche  di  regimi  speciali  che  non  siano  applicabili
strutturalmente  alla  generalita'  dei  soggetti  svolgenti  analoga
attivita'  dell'impresa  o  dell'ente  partecipato,   che   risultino
fruibili  soltanto  in  funzione  delle  specifiche   caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario  e  che,  pur  non  incidendo
direttamente sull'aliquota, prevedano  esenzioni  o  altre  riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il  prelievo  nominale  al  di
sotto del predetto limite e sempreche', nel caso  in  cui  il  regime
speciale riguardi solo particolari aspetti  dell'attivita'  economica
complessivamente svolta dal soggetto estero,  l'attivita'  ricompresa
nell'ambito di applicazione del regime speciale  risulti  prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre  attivita'  svolte
dal citato soggetto. 
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  del  presente  testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui  al
comma 1, il soggetto residente o  localizzato  nel  territorio  dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente,  partecipazioni  di
un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri  di  cui
al comma 1, puo' dimostrare che: 
a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; 
b) dalle partecipazioni  non  consegua  l'effetto  di  localizzare  i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui  al
comma 1. 
3.  Ai  fini  del  comma  2,  il   contribuente   puo'   interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  e),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.