ART. 162
Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati
(articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917)
1. I regimi fiscali di Stati o territori, diversi da quelli
appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio
economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che
assicuri un effettivo scambio di informazioni, si considerano
privilegiati:
a) nel caso in cui l'impresa o l'ente non residente o non localizzato
in Italia sia sottoposto a controllo ai sensi dell'articolo 186,
comma 2, da parte di un partecipante residente o localizzato in
Italia, laddove si verifichi la condizione di cui al comma 4, lettera
a), del medesimo articolo 186;
b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a),
laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per
cento di quello applicabile in Italia. A tali fini, tuttavia, si
tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili
strutturalmente alla generalita' dei soggetti svolgenti analoga
attivita' dell'impresa o dell'ente partecipato, che risultino
fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche
soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo
direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni
della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di
sotto del predetto limite e sempreche', nel caso in cui il regime
speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attivita' economica
complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attivita' ricompresa
nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente,
in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attivita' svolte
dal citato soggetto.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente testo
unico che fanno riferimento ai regimi fiscali privilegiati di cui al
comma 1, il soggetto residente o localizzato nel territorio dello
Stato che detenga, direttamente o indirettamente, partecipazioni di
un'impresa o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori
a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui
al comma 1, puo' dimostrare che:
a) il soggetto non residente svolga un'attivita' economica effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
b) dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al
comma 1.
3. Ai fini del comma 2, il contribuente puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e),
della legge 27 luglio 2000, n. 212.